Benefici contabili e fiscali per i soggetti sottoposti agli studi di settore
La cd. “manovra salva Italia” contiene anche benefici per i contribuenti che sono soggetti agli studi di settore (art. 10).
Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
- saranno preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art. 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, e all'art. 54, comma 2, ultimo periodo, del D.P.R. n. 633/1972);
- verranno ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento fiscale (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1972 e dall'art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972); la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 2000, n. 74/2000;
- la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, verrà ammessa solo se il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.
I benefici si applicano purché:
- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base dei dati indicati fedelmente, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
07-12-2011 00:00
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