Anche se le controversie sono solo in parte tributarie decide il giudice tributario. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 02.08.2011 n° 16858
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 21 giugno – 2 agosto 2011, n. 16858
(Presidente Vittoria - Relatore Merone)
Fatto e diritto
L'avv. … ha impugnato – contro la … s.p.a., agente della riscossione – un preavviso di fermo di autovettura, dinanzi alla commissione tributaria competente per territorio, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti.
La CTO ha accolto il ricorso.
La CTR, poi, accogliendo l'appello dell'agente della riscossione, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo la controversia di competenza dell'AGO.
L'avv. … ricorre oggi contro … s.p.a., per ottenere la cassazione della sentenza di appello, meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui la CTR ha negato la propria giurisdizione anche in relazione ai crediti tributari.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è fondato.
Denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 546/1992, comma 26 quinquies, d.l. 248/2006, parte ricorrente eccepisce che il credito vantato dall'agente della riscossione non è tutto di origine extratributaria, per cui erroneamente il G.T. si è dichiarato totalmente carente di giurisdizione.
La censura è fondata. La stessa CTR, infatti, riconosce che, almeno in parte, la controversia ha natura tributaria (v. p. 1, punto 1, e p.4, ultimo cpv., della motivazione) e nonostante tale rilevo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
Come eccepisce la parte ricorrente, la giurisdizione per le controversie di natura tributaria che traggono origine, come nella specie, da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) appartengono alla giurisdizione del G.T., secondo quanto prescritto dagli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già fornito chiare e condivise indicazioni (v. Cass SS. UU. 10672/2009, 11087/2010).
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui la CTR ha declinato la giurisdizione anche in relazione alle controversie di natura tributaria, con rinvio della causa alla CTR del Lazio, altra sezione, per la trattazione del merito e per la liquidazione delle spese di questa fase.P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
20-09-2011 00:00
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